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| COME INIZIARE UNA ATTIVITA' |
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| Imprenditore Artigiano |
La "Legge Quadro per l'Artigianato" (Legge 08 Agosto 1985 n° 443) definisce
le caratteristiche per essere considerati Imprenditori Artigiani.
Attraverso questo strumento normativo nazionale la Regione Piemonte è incaricata
di emanare, a sua volta, determinate normative destinate a disciplinare il
comparto artigiano.
La normativa nazionale e regionale sull'artigianato, definisce e regolamenta gli
Organismi di autogoverno della Categoria, con l'introduzione delle:
- Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.)
- Commissione Regionale per l'Artigianato /C.R.A.)
Organismi che, in larga misura, sono costituiti e composti da Imprenditori Artigiani.
Coloro che sono in possesso dei "requisiti soggettivi" (Imprenditore) e "oggettivi"
(Impresa), sono tenuti, obbligatoriamente, all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.).
Occorre inoltre tenere presente che, solamente le Imprese regolarmente iscritte nell'Albo
provinciale possono utilizzare la ricorrenza della parola "artigiano" nell'ambito di denominazioni
o ragioni sociali.
La mancanza di rispetto di questa disposizione comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa che può raggiungere l'importo di € 2500,00.
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| Requisiti soggettivi |
La "Legge Quadro sull'Artigianato" (Legge 443/'85) - Art. 2) stabilisce che
l'Imprenditore Artigiano, per essere considerato tale "debba partecipare
professionalmente e manualmente nel processo operativo e produttivo dell'impresa
assumendone totalmente la responsabilità".
Dunque, per essere considerati "Imprenditori Artigiani" significa svolgere,
in prima persona, attività lavorativa all'interno dell'impresa, anche se si
avvale dell'ausilio di personale dipendente.
All'Imprenditore Artigiano è concessa la titolarità di una sola impresa
artigiana, ciò non toglie la possibilità conferita allo stesso di partecipazione
in altre società, come socio che conferisce solo "quote di capitale".
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| Requisiti oggettivi |
Sempre la "Legge Quadro sull'Artigianato" (Legge 443/'85 Artt. 3 / 4) definisce
gli standard dell'impresa per essere considerata "artigiana", vale a dire:
- svolgimento di attività di produzione di beni (anche semilavorati)
- prestazione di servizi
non rientrano invece, se svolte in via prevalente od esclusiva :
- attività meramente commerciali
- attività di intermediazioni
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- attività agricole
pertanto il loro svolgimento potrebbe essere riconosciuto e tollerato, senza
compromettere l'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane, solo se svolte
in maniera accessoria.
Pertanto il principio che sancirà la validità dell'iscrizione all'Albo in
questione si baserà sulla "prevalenza", ovvero sull' "impegno di tempo dedicato
dall'imprenditore e dai suoi collaboratori o dipendenti, nello svolgimento
delle attività artigiane".
L'attività artigiana, potrà essere svolta, nel rispetto delle norme urbanistiche
e della viabilità, in "luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o in
appositi locali o in altra sede designata dal committente, o in forma
itinerante o di posteggio".
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| Società Artigiane |
La "Legge Quadro sull'Artigianato" (Legge 443/'85 - Art. 3) contempla le forme di
Società ammesse per essere considerate Artigiane, vale a dire:
- Società in nome collettivo (s.n.c.)
È l'unione di due o più persone che esercitano comunemente un'attività al fine di
dividerne gli utili. In questo caso "tutti" i soci sono da ritenersi "illimitatamente"
responsabili, rispondendo anche a titolo personale degli eventuali debiti contratti
dalla società, nel caso in cui il patrimonio della stessa non fosse sufficiente per coprirli.
- Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)
E' requisito fondamentale che "tutti" i soci "Accomandatari" partecipino prevalentemente
nel processo produttivo aziendale, oltre al possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 Legge443/'85).
I soci Accomandatari non possono essere soci di un'altra S.A.S. e di S.R.L.U.
Per i soci Accomandatari iscrivibili all'Albo delle Imprese Artigiane, non è prevista
la maggioranza numerica rispetto al numero dei soci accomandanti.
- Società a Responsabilità Limitata (S.r.L. - pluripersonali)
Solo con l'entrata in vigore della Legge 57 del 05/3/2001, è stato concesso alle S.r.L.
di poter accedere all'iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane.
In questo caso i requisiti per il riconoscimento artigiano sono sanciti, a condizione
che la maggioranza dei soci (nel caso di due ne basta uno):
svolga prevalentemente e professionalmente il proprio lavoro nel processo produttivo
conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase costituente la società,
ma anche durante l'esercizio della stessa, rispetto alla partecipazione di capitale esterne.
detenga la maggioranza negli Organi deliberanti garantendo la propria partecipazione
maggioritaria nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione, ove costituito.
non superamento del numero massimo di addetti (dipendenti e coadiuvanti) così come
contemplato dalla Legge 443/'85), esercitando attività produttiva o di fornitura servizi.
Le società escluse sono:
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
Società per Azioni (S.p.A.)
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| Soci Artigiani |
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Si rammenti la regola secondo cui, la maggioranza dei soci di una società artigiana,
devono prestare la propria opera professionale e manuale all'interno dell'azienda,
a differenza delle S.A.S.(Società in Accomandita Semplice) ove per legge (133/'97)
è d'obbligo il possesso dei requisiti di tutti i soci "accomandatari".
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| Collaboratore Artigiano |
Il "collaboratore" o "coadiuvante" artigiano è contemplato dalla Legge 04 Luglio 1959 n°.
463 - Art. 2, secondi cui sono considerati tali i "familiari del titolare che lavorino
abitualmente e prevalentemente nell'azienda".
Per questa figura professionale non è richiesta la partecipazione manuale nel processo
produttivo, deve però assolvere al possesso di un determinato "grado di parentela" con
il titolare secondo quanto previsto dall'Art. 230/bis del Codice Civile.
Sono dunque assoggettabili all'obbligo "assicurativo" i parenti sino al terzo grado,
nonche gli affini entro il secondo grado del titolare dell'impresa.
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| Gradi di parentela ed affinità |
| Parentela entro il 3° grado |
| Grado |
In linea retta |
In linea collaterale |
| 1° |
I genitori ed i figli |
- |
| 2° |
Il nonno/nonna e i nipoti |
Fratelli e sorelle |
| 3° |
Il bisavolo/bisavola (bisnonni) e pronipote |
Lo zio/zia e nipote da fratello e sorella |
| Affinità entro il 3° grado |
| Grado |
Affini |
| 1° |
I suoceri, con generi e nuore. Il patrigno e la matrigna, con i
figliastri.
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| 2° |
I cognati (il coniuge del cognato non è affine. Cioè non è affine il
cognato/cognata della moglie, ne sono affini tra di loro i mariti di
due sorelle).
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| 3° |
La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il
marito della nipote (non iscrivibili come collaboratori).
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| Limiti dimensionali |
| L'art. 4 della legge 443/85 stabilisce che una impresa, per essere considerata artigiana
, deve rispettare determinati limiti dimensionali relativamente al numero dei suoi occupati.
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| Tipo di attività |
N° max di dipendenti (di cui apprendisti) |
Espansione max con unità aggiuntive di apprendisti |
| Aziende che non producono in serie |
18(9) |
fino a 22 dip. |
Aziende che producono in serie con processo non del tutto automatizzato |
9(5) |
fino a 12 dip. |
Aziende appartenenti a settori delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura come elencati dal PDR 537/64 |
32(16) |
fino a 40 dip. |
| Aziende di trasporto |
8(0) |
- |
| Aziende edili |
10(5) |
fino a 14 dip. |
E' concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un
massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno
Bisogna comunque considerare che ai fini del calcolo
dei limiti dimensionali sopra indicati non sono computati. |
| - Per un periodo di due anni gli apprendisti qualificati presso la stessa azienda e da questa mantenuti in servizio. |
| -I lavoratori a domicilio di cui la legge 877/73, sempre che non superiono un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.
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| -I dipendenti con contratto di formazione.
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| -I portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali
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Sono invece computati |
| -I familiari dell'imprenditore anche se solo partecipanti all'impresa familiare ai sensi dell'art. 230/bis del Codice Civile quando esercitano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana. |
| -I soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana.
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| -I dipendenti qualunque sia l'attività da essi svolta.
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| L'attività di vendita |
L'impresa artigiana, così come previsto dall'art.5 della legge 443/85, così come modificata dalla
legge 114/98 (Decreto Bersani) può vendere nei locali di produzione o ad essi adiacenti beni di
produzione propria, senza rientrare per questo nella disciplina del Commercio.
La stessa esenzione viene applicata nel caso in cui l'artigiano fornisca al suo committente il
materiale necessario per la fornitura del servizio o per la esecuzione dell'opera.
Diversamente, l'imprenditore artigiano è soggetto alla disciplina per il commercio.
Nel caso di svolgimento di attività artigiana e commerciale, l'impresa affinché possa essere
ancora considerata appartenente all'artigianato, l'attività commerciale non dovrà essere prevalente
rispetto quella artigiana. Per definire la prevalenza, viene considerata l'impresa nel suo
complesso, con particolare riguardo al tempo che il titolare e i suoi dipendenti dedicano all'una o
all'altra attività, così, come già evidenziato, viene fatta una valutazione anche sul tipo di
attrezzatura presente in azienda e sulle qualifiche del personale dipendente.
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| L'attività di vendita |
La Giurisprudenza ha stabilito che la definizione di lavorazione in serie va inteso
non con riferimento alle caratteristiche del prodotto, ma con riferimento al sistema di
produzione, nel senso che si ha prodotto in serie quando sia determinante l'uso della
macchina e minimo l'intervento dell'uomo.
Pertanto, si ha lavorazione non in serie, quando:
- Esiste una prevalenza tecnico-funzionale del lavoro degli addetti rispetto ai macchinari
e alle attrezzature e viene a risultare prevalente, in senso tecnico e funzionale la partecipazione
ed il lavoro degli addetti rispetto alle attrezzature ed alle strumentazioni, anche in presenza
di macchinari tecnologicamente avanzati, con elevati gradi di meccanizzazione a automazione.
Viene quindi considerata la centralità della risorsa umana.
Lavorazione in serie purché non del tutto automatizzata
Per identificare una lavorazione in serie devono esistere i seguenti criteri concorrenti e non
alternativi:
- Deve sussistere una successione ordinata e continua di fasi nel processo produttivo, tecnicamente
autonome, ma legate tra di loro, in funzione di un risultato produttivo conforme ed un modello.
- Il processo produttivo deve essere scomponibile in una successione permanente di fasi di
lavorazione tecnicamente autonome, effettuate mediante macchine ed operai diversi, ma funzionalmente
legate fra di loro e deve essere ricomponibile alla conclusione del ciclo per la produzione del
prodotto finito.
- Le medesime circostanze di lavoro, (tempo, ambiente e modalità tecniche, compreso l'uso
dei macchinari ed attrezzature) devono essere predisposte stabilmente in una successione ordinata
e continua di identiche operazioni.
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| Mostre Esposizioni |
L'esposizione di propri prodotti in vetrine o bacheche in un luogo diverso da dove
avviene la produzione o comunque non adiacente non necessita di particolari norme
autorizzatorie a condizione che questi siano chiusi al pubblico e non venga eseguita la vendita.
Nel caso le merci siano collocate in locali adibiti a sala mostra o esposizione
aperti al pubblico, in un luogo diverso da dove avviene la produzione, viene ipotizzata
la vendita anche attraverso la mera raccolta di ordinativi. Pertanto viene richiesta
la comunicazione al Comune per l'apertura di un esercizio commerciale.
E' comunque richiesto all'imprenditore artigiano il possesso dei requisiti previsti
dalla normativa del Commercio.
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| La professionalità |
Queste leggi prevedono il rilascio da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato
o di altre Commissioni di determinate certificazioni, sulla base del possesso da parte del
richiedente di specifici requisiti.
Le attività regolamentate da leggi professionali sono:
- Servizi alla persona (Barbiere-parrucchiere uomo e donna): Legge 23.12.70 n.1142
- Estetista: Legge 4.1.90 n.1
- Installazione impianti (Elettricisti, antennisti, idraulici, termoidraulici, ascensoristi, impianti di sicurezza …): Legge 5.3.1990 n.46
- Autotrasporto merci conto terzi: Legge 6.6.74 n.298
- Trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea: Legge 15.1.92 n.21
- Autoriparazione (autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti): Legge 5.2.92 n.122
- Attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione: Legge 25.1.94 n.82 - Regolamento di attuazione D.M. 274 del 7/7/97
- Attività di creazione o manutenzione di aree verdi, vivaisti: Legge Regionale n.19 del 12.4.99.
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| Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato |
La legge 443/85, nel costituire l'Albo delle Imprese Artigiane, sancisce che l'organismo preposto
alla sua gestione in ambito provinciale, sia la Commissione Provinciale per l'Artigianato (CPA),
l'organismo di secondo livello che opera invece a livello regionale, è la Commissione Regionale
per l'Artigianato (CRA).
La domanda di iscrizione all'Albo, deve essere inoltrata dall'interessato entro 30 giorni dall'inizio
dell'attività lavorativa, o comunque dal momento in cui l'impresa e l'imprenditore sono in possesso
dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nella legge 443/85.
Contro le decisioni deliberate dalla CPA, l'artigiano, gli Ispettorati del Lavoro, gli enti erogatori
di agevolazioni in favore delle imprese artigiane , qualsiasi pubblica amministrazione interessata
ed eventuali terzi interessati, possono entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della
deliberazione assunta per il caso, presentare ricorso alla CRA.
Questa, entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso deve deliberare l'accoglimento o il rigetto del
ricorso stesso.
In caso di "silenzio" da parte della Commissione Regionale il ricorso va considerato non accolto.
L'impugnazione di una delibera di cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo.
Le decisioni della CRA possono essere impugnate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione o dal
decorso dei 90 giorni, davanti al Tribunale competente per territorio.
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